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Cessione di quote: perché l'art. 2112 non scatta e cosa resta da fare

Redazione Deveur10 ottobre 20266 minuti di lettura

Quando vendi le quote il datore di lavoro resta la stessa società: niente trasferimento d'azienda, niente procedura sindacale, ma il passato dei rapporti di lavoro resta tutto dentro e il compratore lo sa.

Il giorno dopo la firma dal notaio i tuoi dipendenti hanno lo stesso datore di lavoro del giorno prima. Non è un modo di dire: è il punto giuridico che decide quasi tutto. Con una cessione di quote vendi la proprietà della società, e la società è il datore di lavoro. Chi firma le buste paga, chi versa i contributi, chi ha in carico il TFR è sempre la stessa persona giuridica, con la stessa partita IVA. Cambia chi la controlla, non chi è.

Per questo l'articolo 2112 del codice civile, quello che regola il passaggio dei lavoratori quando un'azienda cambia mano, in una cessione di quote non si applica.

Cosa fa l'art. 2112 e quando scatta

L'art. 2112 si occupa del trasferimento d'azienda: il caso in cui l'attività organizzata passa da un titolare a un altro. Succede con una cessione di ramo, con un conferimento, con una fusione. In quei casi la legge protegge i lavoratori con regole fisse. Il rapporto continua con il nuovo titolare senza nuove assunzioni. L'anzianità resta. Chi vende e chi compra rispondono insieme dei crediti che il lavoratore aveva al momento del passaggio. Il contratto collettivo resta in vigore fino alla scadenza, salvo sostituzione con uno di pari livello. Il trasferimento in sé non è motivo di licenziamento.

A questo si aggiunge, in Italia, una procedura. Se la società ha più di quindici dipendenti, prima del trasferimento vanno informate le rappresentanze sindacali e, se lo chiedono, va aperto un confronto.

Tutto questo si attiva perché cambia il titolare dell'attività. Nella cessione di quote il titolare non cambia. La società che oggi dà lavoro a sessanta persone è la stessa che darà loro lavoro dopo la firma. Nessun trasferimento, nessuna procedura, nessuna responsabilità solidale fra un vecchio e un nuovo datore di lavoro, perché il datore di lavoro è uno solo.

Cosa comporta per chi compra

Il compratore che sceglie le quote salta la procedura sindacale e non riscrive nulla: contratti, inquadramenti, premi, accordi aziendali restano come sono. È una delle ragioni per cui in Italia chi compra preferisce spesso le quote al ramo, e ne abbiamo parlato in quote o ramo d'azienda.

Il rovescio è che si prende tutto il passato dei rapporti di lavoro. Con il ramo, ciò che resta fuori dal perimetro non lo riguarda. Con le quote non c'è un fuori. Una vertenza per un licenziamento di tre anni fa, un collaboratore a partita IVA che in realtà lavora come un dipendente, contributi versati su un inquadramento sbagliato, ferie non godute accumulate per anni: è tutto nella società che sta comprando. La legge non lo protegge, quindi si protegge da solo con la due diligence sul lavoro e con le garanzie nel contratto. Ti chiederà di dichiarare che non ci sono contenziosi, che il TFR è accantonato per intero, che i contratti a termine sono regolari. E chiederà che una parte del prezzo resti ferma per coprire ciò che potrebbe emergere.

Per te significa una cosa pratica: la pulizia dei rapporti di lavoro pesa sul prezzo e sulle garanzie, anche se nessun articolo del codice te lo impone.

Cosa comporta per i dipendenti

Formalmente, nulla. Nessuno deve essere informato per legge, nessuno deve firmare, nessuno può opporsi. Il diritto a dimettersi per giusta causa quando cambiano le condizioni, che l'art. 2112 riconosce nel trasferimento d'azienda, qui non esiste perché non c'è trasferimento.

Nella sostanza, le persone si accorgono eccome che la proprietà è cambiata. Un'azienda da 20 milioni con cento dipendenti dove per trent'anni il titolare ha firmato tutto di persona vive il passaggio come un evento. La comunicazione interna va preparata come un pezzo del closing: chi lo dice, quando, a chi per primo. Non perché la legge lo chieda, ma perché la fiducia delle persone chiave è una parte del valore che hai appena venduto.

Due categorie meritano attenzione in più. I dirigenti, perché i loro contratti possono contenere clausole legate al cambio di controllo: indennità in caso di uscita, patti di non concorrenza, bonus di permanenza. E le persone senza le quali l'azienda non gira: il responsabile tecnico, il commerciale che ha in mano i tre clienti più grandi. Spesso il compratore chiede, come condizione, che abbiano firmato un accordo di permanenza prima della firma.

Se il passaggio è verso i tuoi manager, con un passaggio interno, il discorso si ribalta: i dipendenti che comprano diventano soci della società per cui lavorano, e il loro rapporto di lavoro va riletto con il consulente del lavoro, perché un dirigente che controlla la società non è più un dipendente come gli altri.

Quando l'art. 2112 torna in gioco

Non confonderti sul tempo. L'art. 2112 non scatta nella cessione di quote, ma scatta subito dopo se il compratore fa ciò che molti fanno: fonde la tua società con la sua, oppure sposta un ramo in un'altra società del gruppo. Ogni passo di quel genere è un trasferimento d'azienda, con la procedura sindacale e le tutele che ne seguono. Lo stesso vale se la cessione totale è stata preparata con un conferimento di ramo in una società nuova: quel conferimento era già un trasferimento, e l'art. 2112 si è applicato lì.

Anche i licenziamenti seguono regole proprie. Che l'art. 2112 non si applichi non vuol dire che il nuovo proprietario possa ridurre l'organico liberamente: valgono le norme ordinarie sui licenziamenti individuali e collettivi.

Fuori dall'Italia

In Svizzera, Germania e Francia la logica è la stessa: la norma sul trasferimento dei lavoratori si attiva quando cambia il datore di lavoro, e una vendita di quote non lo cambia. Cambiano le soglie, le procedure di informazione, il diritto del lavoratore di opporsi e quanto a lungo chi vende resta responsabile. In alcuni paesi anche una vendita di quote può far scattare obblighi di informazione verso gli organi di rappresentanza dei lavoratori. Prima di fissare il calendario, parla con un giuslavorista del paese in cui ha sede la società.

Tre domande da portare al consulente del lavoro

Prima di parlare con qualunque compratore, chiedi al tuo consulente del lavoro tre cose. Quali contenziosi, anche solo minacciati, esistono oggi. Se ci sono rapporti che un ispettore potrebbe riqualificare. Quanto TFR è maturato e quanto è effettivamente accantonato o versato ai fondi. Le risposte entrano nelle garanzie che firmerai e nel prezzo che ti verrà proposto, quindi è meglio conoscerle tu per primo. Se un punto non ti è chiaro, una telefonata di dieci minuti con chi ha visto decine di questi passaggi chiarisce più di sei mesi di pensieri.

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